Art. 60.
(Riconoscimento delle sentenze straniere).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i princìpi introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, ma limitando il riconoscimento automatico alle sentenze dei giudici dei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze.